Inapplicabilità delle norme non richiamate dall'art. 809 cod. civ. - Mandato a stipulare un "negotium mixtum cum donatione" - Applicabilità dell'art. 778 cod. civ. - Esclusione.
L'art. 809 cod. civ., il quale stabilisce quali norme della donazione sono applicabili alle liberalità che risultino da atti diversi, deve essere interpretato restrittivamente, nel senso che alle liberalità anzidette non si applicano tutte le altre norme da esso non richiamate. Ne consegue che l'art. 778 cod. civ., che detta limiti al mandato a donare, non essendo richiamato dal citato art. 809, non è applicabile al mandato a stipulare un "negotium mixtum cum donatione" (nella specie, vendita il cui prezzo era stato stabilito in misura notevolmente superiore a quello di mercato).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12181 del 12/11/1992