Nullità della donazione obnunziale - Diversità del titolo - Proponibilità per la prima volta in grado di appello della domanda di nullità della donazione obnuziale per successivo annullamento del matrimonio - Condizioni.
Le domande di nullità della donazione in quanto stipulata tra coniugi contro il divieto di cui all'art. 781 cod. civ. - poi dichiarato costituzionalmente illegittimo - e di nullità della donazione obnuziale per effetto del successivo annullamento del matrimonio (art. 785, secondo comma, cod. civ.), sono diverse per il titolo, in quanto la seconda si fonda sul carattere obnuziale della liberalità; ne consegue che, ove quest'ultimo elemento non sia stato tempestivamente dedotto, la domanda di nullità della donazione obnuziale deve ritenersi domanda nuova, non proponibile per la prima volta in grado di appello.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19029 del 10/07/2008