Donazione - accettazione - donazione in riguardo di matrimonio (obnuziale) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15873 del 12/07/2006
Donazione obnuziale - Requisiti - Espressa menzione della causa nell'atto pubblico - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Donazione indiretta - Compatibilità - Esclusione - Fondamento.
Ai sensi dell'art. 785 cod.civ. la donazione obnuziale, essendo un negozio formale e tipico caratterizzato dall'espressa menzione nell'atto pubblico delle finalità dell'attribuzione patrimoniale, eseguita da uno degli sposi o da un terzo in riguardo di un futuro, "determinato", matrimonio, è incompatibile con l'istituto della donazione indiretta, in cui lo spirito di liberalità viene perseguito mediante il compimento di atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ.; infatti, la precisa connotazione della causa negoziale, che deve espressamente risultare dal contesto dell'atto, non può rinvenirsi nell'ambito di una fattispecie indiretta, nella quale la finalità suddetta, ancorché in concreto perseguita, può rilevare solo quale motivo finale degli atti di disposizione patrimoniale fra loro collegati ma non anche quale elemento tipizzante del contratto, chiaramente delineato dal legislatore nei suoi requisiti di forma e di sostanza, in vista del particolare regime di perfezionamento, efficacia e caducazione che lo contraddistingue dalle altre donazioni.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15873 del 12/07/2006