Della pubblica amministrazione e degli enti pubblici - estremi.*
Deve ritenersi sussistente la capacita degli enti pubblici a donare, allorchè l'atto di liberalità miri al conseguimento di fini di pubblico interesse, fini che non debbono essere necessariamente quelli istituzionali dell'ente, purchè in ogni caso coincidano con quelli cui e diretta l'attività dello stato o di altro ente pubblico. Tale principio vale anche per le donazioni effettuate dalle persone giuridiche pubbliche sotto il vigore del codice civile abrogato. ( V. 1525/62, 470/55, 2338/54, 3540/53, 422/58).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 452 del 17/03/1965