Donazione - facoltà del donante - donazione modale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6414 del 06/12/1984
Remuneratoria - capacità - di donare - donazione dell'incapace - annullamento delle donazioni remuneratorie e modali - disposto ex art. 775 cod. Civ..*
072081 437999*
072015 437999*
Rientrano fra i contratti a titolo gratuito, e non fra quelli commutativi, sia le donazioni remuneratorie, fatte per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario, sia quelle modali, in cui il "modus", che è limitazione del beneficio mediante un'obbligazione accessoria posta a carico del donatario, non può equipararsi alla controprestazione propria dei contratti a titolo oneroso, e non è perciò idoneo a mutare la causa del contratto, che resta a titolo gratuito. Di conseguenza, per l'annullamento delle donazioni remuneratorie e modali, come di ogni altra donazione fatta da persona incapace di intendere e di volere, non sono richiesti, à sensi dello specifico disposto dell'art. 775 cod. civ. ne' il pregiudizio del donante, ne' la malafede del donatario trovando riferimento tali condizioni, previste dagli artt. 428 e 1425 cod. civ., in rapporti di corrispettività e di equivalenza tra le prestazioni che sono pertinenti ai soli contratti a titolo oneroso. ( V 1668/73, mass n 364568; ( V 748/72, mass n 356902).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6414 del 06/12/1984