Azione di annullamento della donazione per incapacità o per vizio della volontà del donante - legittimazione del soggetto deducente la potenzialità lesiva dei suoi diritti successori insita nell'atto di liberalità - esclusione.
L'Azione di revocazione della donazione (per ingratitudine, ai sensi dell'art 801 cod civ) e quella di annullamento della medesima (ai sensi dell'art 775 cod civ o per vizio di volontà del donante) spettano unicamente al donante e, dopo la sua morte, ai suoi eredi. Pertanto, non e legittimato ad esperirle - difettando anche d'interesse ad agire, requisito che deve sussistere almeno al momento della pronuncia - il soggetto (nella specie, figlio del donante) il quale assuma che l'atto di liberalità lede suoi futuri diritti successori. ( V 814/76, mass n 379467).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6504 del 13/12/1979
revocazione per ingratitudine