Trascrizione della domanda di risoluzione - Diritto acquistato dal terzo con atto trascritto anteriormente - Salvezza - Condizioni - Buona fede - Necessità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12959 del 09/06/2014
In tema di donazione modale, la trascrizione della domanda di risoluzione per inadempimento dell'onere non pregiudica il diritto acquistato dal terzo con atto trascritto anteriormente, a prescindere dalla sua buona fede, requisito non contemplato dall'art. 2652, n. 1, cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12959 del 09/06/2014
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 793 com. 4
Cod. Civ. art. 1458 com. 2
Cod. Civ. art. 2652 com. 1 n. 1