Donazione - revocazione per ingratitudine - ingiuria grave
Donazione - Revoca per ingratitudine - Nozione di "ingiuria grave" ex art. 801 c.c. - Comportamento legittimo del donatario - Rilevanza - Esclusione - - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20722 del 13/08/2018
L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento.
Peraltro, in presenza di tali presupposti, resta indifferente la legittimità del comportamento del donatario.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto ingiurioso il comportamento dei donatari che, in assenza di un'oggettiva giustificazione, avevano dapprima intimato, con lettera formale, alla donante il rilascio dell'immobile oggetto della donazione e successivamente agito a tal fine in giudizio, chiedendo altresì il pagamento di un'indennità di occupazione).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20722 del 13/08/2018
revocazione per ingratitudine