Conferimenti in danaro eseguiti da un coniuge in favore dell’altro
Donazione - indiretta – disciplina - conferimenti in danaro eseguiti da un coniuge in favore dell’altro - finalità - comproprietà di un immobile - causa di liberalità- donazione indiretta - configurabilità in costanza di matrimonio - separazione personale - esclusione della donazione indiretta - applicabilità del regime patrimoniale matrimoniale - conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24160 del 04/10/2018
>>> L'attività con la quale il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile è riconducibile nell'ambito della donazione indiretta, così come sono ad essa riconducibili, finché dura il matrimonio, i conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal donante, volti a finanziare lavori nell'immobile, giacché tali conferimenti hanno la stessa causa della donazione indiretta. Tuttavia, dopo la separazione personale dei coniugi, analoga finalità non può automaticamente attribuirsi ai pagamenti fatti dal marito o alle spese sostenute per l'immobile in comproprietà, poiché in tale ultimo caso non può ritenersi più sussistente la finalità di liberalità e tali spese dovranno considerarsi sostenute da uno dei comproprietari in regime di comunione, con l'applicazione delle regole ordinarie ad essa relative. Conseguentemente, il coniuge comproprietario potrà ripetere il 50% delle spese che ha sostenuto per la conservazione ed il miglioramento della cosa comune, purché abbia avvisato preliminarmente l'altro comproprietario e purché questi, a fronte di un intervento necessario, sia rimasto inerte.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24160 del 04/10/2018