Donazione - "negotium mixtum cum donatione" - Contratti di scambio - Configurabilità quale donazione indiretta - Condizioni.
Nei contratti di scambio, la donazione indiretta è configurabile solo a condizione che le parti abbiano volutamente stabilito un corrispettivo di gran lunga inferiore a quello che sarebbe dovuto, con l'intento, desumibile dalla notevole entità della sproporzione tra il valore reale del bene e la misura del corrispettivo, di arricchire la parte acquirente per la parte eccedente quanto pattuito.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7681 del 19/03/2019
Cod_Civ_art_0769, Cod_Civ_art_0809
Donazione indiretta