Donazione indiretta – Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 19400 del 18/07/2019 (Rv. 654557 - 02)
Donazione indiretta - Differenze con la simulazione - Limiti probatori relativi al negozio tipico utilizzato - Applicabilità in tema di donazione indiretta - Esclusione - Fattispecie. Prova civile - testimoniale - limiti e divieti
La donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore; differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito. Ne consegue che ad essa non si applicano i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva ritenuto l'esistenza di donazioni indirette sulla base di prove presuntive).
Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 19400 del 18/07/2019 (Rv. 654557 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0769, Cod_Civ_art_1417, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2722