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Notifica dell'atto pubblico che la contiene da parte del donatario – Cass. n. 9476/2022

Donazione - accettazione - in genere - Donazione - Perfezionamento del contratto - Accettazione della donazione ex art. 782, comma 2, c.c. successiva alla proposta - Notifica dell'atto pubblico che la contiene da parte del donatario - Necessità - Fondamento - Requisito di perfezionamento del contratto - Conseguenze - Prova della conoscenza, in capo al donante, dell'accettazione del donatario - Irrilevanza.

 

La notificazione dell'accettazione della donazione, prevista dall'art. 782, comma 2, c.c. per i casi in cui proposta ed accettazione siano contenuti in atti pubblici distinti, deve essere eseguita in modo rituale e costituisce requisito indispensabile per il perfezionamento del relativo contratto che, pertanto, prima del suo verificarsi non può considerarsi ancora concluso, con conseguente irrilevanza della prova della conoscenza, in capo al donante, dell'accettazione del donatario, ove acquisita aliunde.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9476 del 23/03/2022 (Rv. 664321 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0782

 

Corte

Cassazione

9476

2022