Norme non richiamate dall'art. 809 c.c. - Inapplicabilità - Negotium mixtum cum donatione - Applicabilità dell'art. 771 c.c. - Esclusione.
L'art. 809 c.c., nell'indicare quali norme della donazione siano applicabili alle liberalità risultanti da atti diversi da essa, va interpretato restrittivamente, nel senso che alle liberalità anzidette non si applicano tutte le altre disposizioni non espressamente richiamate; ne consegue che al negotium mixtum cum donatione non si applica l'art. 771 c.c. non essendo richiamato dall'art. 809 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10979 del 23/04/2024 (Rv. 671019-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0771, Cod_Civ_art_0809