Edilizia popolare ed economica - assegnazione - disposizione dell'alloggio - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8094 del 21/04/2016
Divieto di cessione in sublocazione - Obbligo a carico dell'assegnatario con patto di futura vendita - Sussistenza - Durata del divieto - Domanda di riscatto - Presentazione da parte dell'assegnatario - Cessazione del divieto - Esclusione - Accettazione della domanda di riscatto - Ininfluenza.
Il divieto di cessione in sublocazione a terzi dell'alloggio economico e popolare oggetto di assegnazione sussiste, a carico dell'assegnatario con patto di futura vendita (così come a carico dell'assegnatario semplice), fino a quando, con la stipula del contratto, non si perfezioni il trasferimento della proprietà dell'immobile e questo esca dal patrimonio dell'ente, né resta escluso dalla presentazione, da parte dell'assegnatario, della domanda di riscatto, ancorché questa sia da considerarsi accettata ai sensi della l. n. 457 del 1978, atteso che la disposizione transitoria dettata in ordine a siffatta accettazione dall'art. 52, comma 3, di tale ultima legge va intesa non nel senso della costituzione "ope legis" del vincolo contrattuale e del conseguente trapasso di proprietà, bensì in quello della definitività ed incontestabilità del diritto dell'assegnatario a conseguire la cessione mediante la stipula del contratto di compravendita.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8094 del 21/04/2016