Edilizia popolare ed economica - cessione in proprieta' dell'alloggio - Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 17623 del 17/07/2017
Istanza di cessione e comunicazione del prezzo - Decesso dell’assegnatario dopo l'accettazione da parte dell'ente gestore - Diritto dell’erede alla cessione dell'alloggio - Acquisizione "iure haereditatis" - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Art. 2, comma 3, della l. n. 136 del 2001 - Natura interpretativa - Configurabilità - Portata.
In tema di trasferimento in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica, qualora, dopo l'accettazione da parte dell'ente gestore dell'istanza di cessione e la comunicazione del prezzo indicato, l'assegnatario sia deceduto senza procedere alla stipula del contratto di compravendita, gli eredi dello stesso non acquisiscono a titolo derivativo il diritto alla cessione dell'alloggio, ma sono soltanto esonerati, ai sensi dell'art. 27 della l. n. 513 del 1977, dall'onere di confermare la relativa domanda, atteso che la situazione precedente alla stipula del contratto, richiedente agli effetti della cessione la verifica di determinati requisiti, non è trasmissibile "iure haereditatis". Né tale disciplina risulta derogata dall'art. 2, comma 3, della l. n. 136 del 2001, che ha solo ribadito la non necessità di un'espressa conferma della domanda di riscatto da parte degli eredi e l'obbligo dell'amministrazione di provvedere comunque nei loro confronti in ordine alla richiesta cessione, individuando tra di essi chi sia in grado di subentrare nella posizione dell'originario assegnatario riscattante, ma non anche il necessario accoglimento della relativa domanda, a prescindere dalla valutazione di quei requisiti, di parentela e convivenza dell'erede o degli eredi, che, in quanto non espressamente abrogati, non possono ritenersi posti nel nulla da una norma meramente interpretativa.
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 17623 del 17/07/2017