Edilizia popolare ed economica - gescal - gestione case per i lavoratori – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6171 del 19/06/1990
Soppressione - successiva degli istituti autonomi case popolari - procedimento di liquidazione - necessità - conseguenza.*
La successione degli istituti autonomi case popolari nelle situazioni attive e passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili già appartenenti alla Gescal, non si è attuata per effetto automatico della soppressione del predetto ente attuata con l'art. 13 del d.P.R. n. 1036 del 1972 ma si è realizzata - in conformità alle previsioni della legge n. 9 del 1974 - in conseguenza del procedimento di liquidazione affidato agli appositi comitati istituiti presso il ministero dei lavori pubblici e, poi, presso il ministero del tesoro, a mano a mano che questi hanno provveduto ai singoli trasferimenti. Pertanto, al fine di accertare la titolarità da parte di un i.A.C.P., di un alloggio in contestazione, va verificato in concreto l'avvenuto trasferimento di tale alloggio dalla Gescal all'istituto agente, senza che i documenti, da cui risulti detto trasferimento, possano essere esibiti per la prima volta in Cassazione (ex art. 372 cod. proc. civ.), in quanto attinenti non già alla capacità processuale dell'istituto, bensì alla titolarità del diretto azionato. ( Conf 8503/87, mass n 456031, sulla prima parte; ( Conf 5738/83, mass n 430619; ( Conf 3850/80, mass n 407700).*
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6171 del 19/06/1990