Edilizia popolare ed economica - cessione in proprietà dell'alloggio - in genere - inclusione dell'immobile nel piano regionale di vendita ex art. 1, comma 4, l. n. 560 del 1993 - conseguenza - obbligo dell'ente proprietario di procedere all'alienazione - esclusione – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 30721 del 27/11/2018
L'obbligo, per l'ente proprietario di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di alienare l'immobile all'inquilino, che abbia manifestato una volontà in tal senso, non sorge per il solo fatto che l'appartamento sia stato inserito nel piano regionale di vendita, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 560 del 1993, perché quest'ultimo costituisce un mero atto preparatorio del procedimento amministrativo finalizzato all'alienazione, per il cui perfezionamento sarà comunque necessaria un'ulteriore manifestazione di volontà da parte dell'ente proprietario.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 30721 del 27/11/2018