Alloggio ex art. 35 della l. n. 865 del 1971 - Prezzo di cessione fissato in misura inferiore a quello stabilito per legge - Ammissibilità - Fondamento.
Il prezzo di cessione degli alloggi in regime di edilizia agevolata ex art. 35 della l. n. 865 del 1971 è quello massimo consentito, ma non l'unico possibile alle parti, atteso che la normativa persegue lo scopo di assicurare un alloggio alle fasce più deboli della popolazione. Ne consegue che, in presenza di un limite normativo concernente esclusivamente la fissazione del prezzo massimo, è consentito all'autonomia delle parti di concordare un prezzo inferiore a quello massimo stabilito nella convenzione Comune - costruttore stipulata ai sensi dell'art. 35 cit.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 25320 del 09/10/2019 (Rv. 655268 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1339, Cod_Civ_art_1419