Ingresso di uno dei soggetti di cui all'art. 12, comma 4, l.r. Lazio n. 12 del 1999 - Comunicazione di cui al successivo comma 5 - Omissione - Conseguenze.
In tema di locazione d'immobili di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso nel nucleo familiare dell'assegnatario di uno dei soggetti indicati nell'art. 12, comma 4, della l.r. Lazio n. 12 del 1999 deve essere immediatamente comunicato, ai sensi del successivo comma 5, all'ente gestore, affinché quest'ultimo possa verificare, nei successivi tre mesi, che, a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione; ne consegue che, in caso di mancata comunicazione, come in quello - normativamente previsto - di comunicazione non veritiera, tale ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro all'assegnatario medesimo nel rapporto locatizio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 34161 del 20/12/2019 (Rv. 656446 - 01)