Edilizia popolare ed economica - competenza e giurisdizione - Cass. n. 5593/2020
Cooperative edilizie - Cooperative fruenti del contributo erariale - Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo - Criteri di riparto - Individuazione - Fattispecie.
In tema di cooperative edilizie, anche fruenti del contributo erariale, il riparto della giurisdizione deve ritenersi fondato sulle comuni regole correlate alla posizione soggettiva prospettata nel giudizio, distinguendo la fase pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e, corrispondentemente, da posizioni di interesse legittimo del privato, dalla fase privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo. Ne consegue che sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano su una domanda di condanna al pagamento dei canoni di godimento di un'unità immobiliare concessa in assegnazione).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 5593 del 28/02/2020 (Rv. 657199 - 01)
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