Cessione in proprietà dell'alloggio - Alloggi assegnati ai profughi – Cass. n. 18609/2020
Edilizia popolare ed economica - cessione in proprietà dell'alloggio -- Alloggi assegnati ai profughi ex l. n. 137 del 1952 - Acquisto a prezzo di favore ex art. 1, comma 24, della l. n. 560 del 1993 - Applicabilità esclusivamente ai profughi assegnatari di alloggi ai sensi degli artt. 18 e segg. della l. n. 137 del 1952 - Inapplicabilità ai profughi assegnatari di alloggi ai sensi dell'art. 17 della l. n. 137 del 1952 - Fondamento
In tema di assistenza a favore dei profughi, ai sensi dell'art. 4, comma 223, della l. n. 350 del 2003, interpretativo dell'art. 1, comma 24, della l. n. 560 del 1993, l'agevolazione circa la determinazione del prezzo di acquisto degli alloggi loro destinati compete esclusivamente ai profughi assegnatari di alloggi cd. "dedicati", costruiti ex artt. 18 e ss. della l. n. 137 del 1952 e non anche di alloggi cd. "riservati", ex art. 17 della medesima l. n. 137, in quanto solo per i primi è previsto un canone di locazione maggiorato (comprensivo, cioè, sia di una quota delle spese di manutenzione, che di una quota annua del costo di costruzione), ciò che giustifica la detta facoltà di acquisto a condizioni di maggiore favore rispetto alla generalità degli assegnatari di immobili di edilizia popolare, escludendosi la violazione dell'art. 3 Cost. (cfr. anche sentenza n. 161 del 2013).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18609 del 07/09/2020 (Rv. 658970 - 01)