Alloggi di edilizia residenziale pubblica – Cass. n. 3280/2021
Edilizia popolare ed economica - cessione in proprieta' dell'alloggio - riscatto - Alloggi di edilizia residenziale pubblica- Cessione- Accettazione e comunicazione del prezzo da parte della amministrazione- Riconoscimento del diritto al trasferimento della proprietà dell'alloggio - Decadenza dell'assegnazione prima dell'atto traslativo- Esclusione- Ragioni.
In tema di cessione in proprietà di alloggi residenziali pubblici, al procedimento attivato con la presentazione della domanda di riscatto che si concluda con l'accettazione e la comunicazione del prezzo da parte dell'amministrazione (determinato ai sensi dell'articolo 28 della l. n.513 del 1977), consegue il riconoscimento definitivo del diritto dell'assegnatario al trasferimento, peraltro suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art.2932 c.c., della proprietà dell'alloggio. Per effetto della descritta sequenza procedimentale si attua, pertanto, la trasformazione irreversibile del diritto al godimento dell'alloggio assegnato, da locazione semplice, a diritto al trasferimento della proprietà del cespite. Di conseguenza, non può intervenire, prima del suddetto atto traslativo, la decadenza dall'assegnazione in locazione, in esito all'accertamento, da parte dell'amministrazione di determinati fatti, sopravvenuti o scoperti successivamente, dovendosi presumere, in merito , che l'esame dei requisiti soggettivi sia già stato effettuato dall'amministrazione, salvo il successivo atto pubblico di trasferimento della proprietà.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3280 del 10/02/2021 (Rv. 660507 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2932