Oneri del contenzioso per alloggi ed opere infrastrutturali – Cass. n. 14375/2021
Calamita' pubbliche - calamita' naturali – terremoti - Intervento statale per l'edilizia a Napoli di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 - Oneri del contenzioso per alloggi ed opere infrastrutturali - Art. 22, comma 2, del d.l. n. 244 del 1995, conv. in legge n. 341 del 1995 - Trasferimento all'Anas - Operatività immediata - Esclusione - Previa attività amministrativa - Necessità - Conseguenze - Legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Fondamento.
In tema di interventi per alloggi ed opere infrastrutturali seguiti al sisma del 1980, il subentro degli enti destinatari - nella specie l'ANAS - nei rapporti giuridici, attivi e passivi, ad essi inerenti è condizionato, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, ad una previa attività di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza e formale consegna delle opere, sicché, in mancanza, restano a carico dello Stato gli oneri del contenzioso per tutte le controversie relative al trasferimento delle "opere" in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali, secondo la norma speciale di cui all'art. 42, comma 3, della l. n. 144 del 1999.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14375 del 25/05/2021 (Rv. 661398 - 01)