Edilizia popolare ed economica - edilizia residenziale pubblica e agevolata - Edilizia residenziale pubblica - Subentro nell'assegnazione dell'alloggio - Silenzio - assenso ex art. 20 della l. n. 241 del 1990 - Applicabilità - Esclusione.
In tema di edilizia residenziale pubblica, l'istituto del silenzio-assenso, previsto dall'art. 20 della l. n. 241 del 1990, che implica una posizione di interesse legittimo, non può trovare applicazione in relazione all'istanza di subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinati all'assistenza abitativa ed all'ampliamento del nucleo familiare, in cui la posizione soggettiva controversa ha la consistenza di diritto soggettivo.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 20761 del 20/07/2021 (Rv. 661854 - 01)
Corte
Cassazione
20761
2021