Assegnazione Art. 11 l.r. Veneto n. 10 del 1996 - Tipologie di assegnazione - Presupposti - Durata.
In tema di edilizia residenziale pubblica, l'assegnazione di alloggi oggetto di riserva per situazioni di emergenza abitativa, effettuata con ordinanza sindacale in favore di soggetti che versano in una delle situazioni previste dall'art. 11, comma 1, della l.r. Veneto n. 10 del 1996 e possiedono i requisiti di cui all'art. 2, non è soggetta a termine di durata, ferme le eventuali cause di decadenza previste per ogni altra ordinaria ipotesi di assegnazione di alloggi di e.r.p.; mentre è soggetta al limite di durata di due anni l'ipotesi eccezionale prevista dal comma 6, nella quale il sindaco provvede, in favore di soggetti che non possiedono i requisiti di cui all'art. 2, a "sistemazioni provvisorie" in forme diverse da quelle dell'assegnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18359 del 27/06/2023 (Rv. 668458 - 01)