Controversie elettorali - Incandidabilità ex art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000 - Termine ordinario per il ricorso in cassazione - Applicabilità - Fondamento.
Elezioni - amministrative - in genere.
Le controversie elettorali concernenti l'incandidabilità ex art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000 sono assoggettate, quanto alla ricorribilità in cassazione della relativa decisione della corte di appello, ove non notificata, al termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., non potendo trovare applicazione il diverso termine di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 150 del 2011, atteso che la menzionata ipotesi di incandidabilità non è ricompresa nella tassativa elencazione contenuta nel comma 1 di tale ultima disposizione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14531 del 15/07/2016