Elezioni - impugnazioni e ricorsi - competenza e giurisdizione - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 13403 del 26/05/2017
Controversie concernenti diritti di elettorato attivo o passivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Lite introdotta mediante impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti - Irrilevanza - Fattispecie.
Le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo e passivo appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, la quale non viene meno per il fatto che la questione relativa alla sussistenza, o non, dei diritti suddetti sia stata introdotta mediante l’impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, perché anche in tali ipotesi la decisione non verte sull’annullamento dell’atto amministrativo impugnato, bensì direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato suddetto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie riunite in cui si chiedeva la declaratoria di esclusione dal procedimento elettorale delle liste collegate al candidato sindaco di un comune e la proclamazione di altro candidato sindaco, nonché la decadenza dalla carica di un consigliere provinciale per avere illegittimamente autenticato le firme delle liste collegate al medesimo candidato sindaco).
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 13403 del 26/05/2017