Giudizio elettorale - Incandidabilità ex art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000 - Giudizio di rinvio - Forma introduttiva - Ricorso - Fondamento.
In tema di elezioni amministrative, nel procedimento previsto dall'art. 143, comma 11, TUEL sull'incandidabilità degli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali per infiltrazioni di tipo mafioso, il giudizio di rinvio deve essere riassunto ex art. 739 c.p.c. con ricorso, quale atto introduttivo dei procedimenti camerali nella fase di impugnazione, con applicazione in sede di rinvio, ex art. 394, comma 1, c.p.c., delle norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la corte ha rinviato la causa.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19020 del 31/07/2017