Lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali
Elezioni - operazioni elettorali - lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali - preclusioni ex art. 38 del d.p.r. n. 361 del 1957- dipendenti di società privatizzate - esclusione - svolgimento di servizio pubblico - irrilevanza - conseguenze. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26803 del 23/10/2018
>>> L'art. 38 del d.P.R. n. 361 del 1957, nella parte in cui esclude dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, i dipendenti di alcune pubbliche amministrazioni, ha natura tassativa e non può pertanto applicarsi ai dipendenti di società private, restando irrilevante che tali società, con la privatizzazione, abbiano assunto la gestione di un servizio pubblico essenziale in luogo del soggetto pubblico che lo espletava in precedenza (nella specie, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.); ne consegue che i dipendenti delle predette società che abbiano svolto una delle funzioni elettorali sopraindicate hanno diritto al compenso ai sensi dell'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957, trattandosi di assenza giustificata dal luogo di lavoro.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26803 del 23/10/2018