Elezioni - amministrative - Elezioni - Incandidabilità - Procedimento - Sospensione - Art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 - L. n. 27 del 2020 - Applicabilità - Ragioni.
La sospensione dei termini procedurali stabilita, dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, dal combinato disposto dagli artt. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020) e 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 40 del 2020), si applica ai giudizi di incandidabilità di cui all'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, perché essi non hanno natura cautelare, mancando il carattere di strumentalità rispetto ad ulteriori procedimenti finalizzati ad assicurare in via definitiva i diritti fondamentali della persona, e sono volti ad assicurare, senza interlocuzioni strumentali e limitando diritti pubblici soggettivi, l'interesse della comunità locale ad essere preservata da ingerenze inquinanti di tipo mafioso nella sua ordinata vita democratica.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2749 del 05/02/2021 (Rv. 660720 - 02)