Dichiarazione di incandidabilità degli amministratori – Cass. n. 8056/2022
Elezioni - elettorato - passivo (ineleggibilità) - in genere - Dichiarazione di incandidabilità degli amministratori ex art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000 - Commissione del reato di partecipazione all'associazione mafiosa o di concorso esterno ad essa - Necessità - Esclusione - Presupposti sufficienti - Fattispecie.
In tema di elettorato passivo, la dichiarazione di incandidabilità prevista dall'art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000 non richiede che la condotta dell'amministratore dell'ente locale integri gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o di concorso esterno alla stessa, essendo sufficiente che egli, da un punto di vista soggettivo, non sia riuscito a contrastare efficacemente ingerenze e pressioni delle organizzazioni criminali operanti nel territorio e, da un punto di vista oggettivo, abbia tenuto una condotta inefficiente, disattenta ed opaca che si sia riflessa sulla cattiva gestione della cosa pubblica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva valorizzato le dichiarazioni rese da un amministratore nel consiglio comunale di una piccola cittadina, con le quali, in occasione della festa del santo patrono, aveva colpevolmente sminuito la rilevanza di una condotta che - consistendo nel lancio di un pallone aerostatico sul quale campeggiava il nome del santo insieme a quello di una famiglia mafiosa - era tesa a riaffermare il controllo del territorio da parte del sodalizio criminale).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8056 del 11/03/2022 (Rv. 664529 - 01)