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Professionisti - Ordini professionali - Elezioni - Operazioni elettorali di un Consiglio provinciale degli architetti

 Legittimità - Impugnazione - Scadenza del mandato - Sopravvenuta carenza di interesse alla decisione - Sussistenza - Emergenza di tale circostanza nel corso del giudizio di legittimità - Dichiarazione anche d'ufficio di inammissibilità del ricorso da parte della Corte di cassazione - La scadenza del mandato elettorale e la conseguente rinnovazione di un organismo elettivo (nella specie, Consiglio provinciale dell'ordine degli architetti) comportano il venir meno dell'interesse alla decisione nei giudizi in cui si controverta della legittimità delle operazioni elettorali relative all'elezione dell'organismo scaduto, con la conseguenza che, pure se tale circostanza emerga solo nel corso del giudizio di legittimità, la Corte di cassazione deve, anche d'ufficio, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5112 del 03/03/2011

Professionisti - Ordini professionali - Elezioni - Operazioni elettorali di un Consiglio provinciale degli architetti - Legittimità - Impugnazione - Scadenza del mandato - Sopravvenuta carenza di interesse alla decisione - Sussistenza - Emergenza di tale circostanza nel corso del giudizio di legittimità - Dichiarazione anche d'ufficio di inammissibilità del ricorso da parte della Corte di cassazione - La scadenza del mandato elettorale e la conseguente rinnovazione di un organismo elettivo (nella specie, Consiglio provinciale dell'ordine degli architetti) comportano il venir meno dell'interesse alla decisione nei giudizi in cui si controverta della legittimità delle operazioni elettorali relative all'elezione dell'organismo scaduto, con la conseguenza che, pure se tale circostanza emerga solo nel corso del giudizio di legittimità, la Corte di cassazione deve, anche d'ufficio, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5112 del 03/03/2011

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5112 del 03/03/2011

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. L'arch. Paolo Pedrana, iscritto al relativo albo della Provincia di Alessandria, presentava reclamo al Consiglio nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, presso il Ministero della giustizia, chiedendo - nella qualità di candidato l'annullamento delle elezioni del Consiglio dell'ordine degli architetti di Sondrio, ovvero la riconvocazione delle stesse per il quadriennio 2005-2009.
Il predetto Consiglio nazionale dichiarava inammissibile il ricorso (decisione 4 maggio 2006).
2. L'arch. Paolo Pedrana ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del Consiglio nazionale, con due motivi di ricorso, corredati dai prescritti quesiti, prospettando vizi procedurali in ordine allo svolgimento del giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale.
Gli intimati non hanno presentato difese.
3. Le operazioni elettorali che costituiscono oggetto del processo, avviato dal Pedrana innanzi al Consiglio Nazionale e proseguito con il ricorso alla Corte, concernono le elezioni del Consiglio dell'ordine degli Architetti di Sondrio per il quadriennio 2005-2009, come risulta inequivocabilmente dal ricorso.
La Corte ha avuto occasione di affermare in più occasioni (da ultimo Cass. S.U. n. 18047 del 2010; con riferimento specifico ad un Consiglio provinciale dell'ordine degli architetti, Cass. S.U. n. 5804 del 1998) che "La scadenza del mandato elettorale, e la conseguente rinnovazione di un organismo elettivo, comportano il venir meno dell'interesse alla decisione nei giudizi in cui si controverta della legittimità delle operazioni elettorali relative all'elezione dell'organismo scaduto, con la conseguenza che, pur se la circostanza emerga solo nel giudizio di legittimità, la Corte di cassazione deve, anche d'ufficio, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere". In applicazione del suddetto principio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2011


Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it