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Regole elettorali e incompatibilità – Cass. n. 6178/2023

Elezioni - amministrative - in genere - Elezioni regionali - Regole elettorali e incompatibilità - Mutamento normativo sopravvenuto - Applicabilità solo per il futuro in relazione alla successiva tornata elettorale - Fondamento - Fattispecie.

 

In tema di elezioni regionali, tutte le regole elettorali, ivi comprese quelle sulle cause di incompatibilità, devono essere stabilite prima della costituzione dell'assemblea ed applicate successivamente con il medesimo contenuto precettivo sino al suo rinnovo, ne consegue che l'abrogazione di una causa di incompatibilità non può operare che per il futuro, in relazione alla successiva tornata elettorale, e ciò in quanto l'opposta interpretazione consentirebbe all'assemblea legislativa di modificare "le regole del gioco", a candidati eletti e cariche ricoperte "nominatim", con il rischio, non tollerabile in uno Stato di diritto, di alterare "ex post" e "secundum eventum", la composizione della stessa assemblea. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha affermato che l'elisione dell'incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere regionale, disposta dall'art. 11 della l.r. Molise n. 1 del 2020, che ha abrogato l'art. 15 della l.r. Molise n. 20 del 2017, si applica a far tempo dalle successive elezioni).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6178 del 01/03/2023 (Rv. 667003 - 01)

 

Corte

Cassazione

6178

2023