Elezioni regionali Art. 15 L. n. 515 del 1993 - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3984 del 13/02/2024 (Rv. 670310-01)
Irrogazione conseguente alla mera inosservanza della diffida del Collegio Regionale di Garanzia - Necessaria notificazione di un nuovo atto di contestazione ex art. 14 l. n. 689 del 1981 - Esclusione - Fattispecie.
In tema di sanzioni amministrative in materia elettorale, la diffida con la quale il Collegio Regionale di Garanzia invita il candidato che l'abbia omessa a presentare, nel termine di quindici giorni, la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, assolve alla duplice funzione di offrire al trasgressore la possibilità di sanare l'illecito e nel contempo di avvertirlo della pendenza del procedimento sanzionatorio; ne consegue che non è necessaria la notificazione di un nuovo atto di contestazione, ex art. 14 della l. n. 689 del 1981, essendo l'interessato già a conoscenza della natura dell'addebito e della pendenza della procedura. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto necessario l'invio della contestazione ex art. 14 cit., da inviarsi a seguito dell'avvenuto inadempimento alla suindicata diffida).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3984 del 13/02/2024 (Rv. 670310-01)