Cariche elettive - Sospensione ex art. 11 del d.lgs. n. 235 del 2012 - Impugnazione - Devoluzione al giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 11131 del 28/05/2015
In tema di enti pubblici locali (nella specie, Comune), la sospensione dalla carica elettiva (nella specie, Sindaco), a norma dell'art. 11 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, consegue direttamente ed esclusivamente alla condanna penale dell'eletto (nella specie, per abuso d'ufficio), in quanto il decreto prefettizio che accerta la sussistenza della causa di sospensione è provvedimento non discrezionale, ma vincolato. Pertanto, l'impugnazione della sospensione rientra nella giurisdizione ordinaria a tutela del diritto soggettivo di elettorato passivo, che non si esaurisce con la partecipazione all'elezione, ma si estende allo svolgimento della funzione elettiva.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 11131 del 28/05/2015