enti pubblici - soppressione ed estinzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27139 del 19/12/2006
"Privatizzazione" di ente pubblico - Estinzione dell'ente - Condizioni - Ente Autonomo Acquedotto Pugliese - Legge n. 141 del 1999 - Estinzione - Esclusione - Trasformazione in altro soggetto - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Indicazione nell'atto di appello con la precedente denominazione - Irrilevanza - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27139 del 19/12/2006
In caso di c.d. privatizzazione degli enti pubblici realizzata senza l'estinzione del preesistente soggetto a fronte della costituzione di quello nuovo, con trasferimento a quest'ultimo dei rapporti attivi e passivi di cui il primo era in precedenza titolare, si ha mera trasformazione del soggetto preesistente in un diverso tipo di persona giuridica. Pertanto, non contenendo la legge n. 141 del 1999 espressa menzione dell'estinzione dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse), né prevedendone la soppressione e la liquidazione, il medesimo risulta meramente trasformato nella società di capitali Acquedotto pugliese s.p.a., senza estinzione né mutamento di stato -bensì solo di forma di organizzazione -, a tale vicenda pertanto sopravvivendo senza soluzione di continuità con mantenimento della propria identità soggettiva. Ne consegue che la relativa indicazione con la originaria denominazione che la controparte ne faccia nei propri scritti difensivi (nel caso, atto di appello) integra un mero errore materiale, inidoneo ad incidere sulla identificazione del medesimo quale effettivo destinatario dell'atto e della sua notificazione. (Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha ritenuto assolta la prova della propria legittimazione dalla società ricorrente Acquedotto Pugliese s.p.a. mediante la produzione di copia conforme del verbale della prima assemblea per la approvazione dello Statuto e per la nomina dei componenti degli organi sociali, dall'art. 1 legge n. 141 del 1999 prevista quale condizione di efficacia per la trasformazione dell'E.A.A.P. in società di capitali).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27139 del 19/12/2006