Enti pubblici - rapporti tra enti pubblici - successione tra enti – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8377 del 27/04/2016
Soppressione enti pubblici - Fenomeno successorio senza liquidazione - Conseguenze - Fattispecie in tema di soppressione del Servizio Contributi Agricoli Unificati.
Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi unificati in agricoltura - In genere.
In tema di soppressione di enti pubblici, la successione si attua in "universum ius", e tutti i rapporti giuridici che facevano capo all'ente soppresso passano al subentrante, se la legge o l'atto amministrativo che l'hanno disposta abbiano considerato il permanere delle finalità dell'ente ed il loro trasferimento ad altro soggetto, unitamente al passaggio, sia pure parziale, delle strutture e del complesso delle posizioni giuridiche facenti capo all'ente soppresso, mentre avviene a titolo particolare se la cessazione dell'ente sia stata disposta "previa liquidazione", sicché, in tale ultima evenienza, il liquidatore non assume alcuna diretta responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dal soggetto estinto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, affermando che l'INPS, essendo subentrato, in forza dell'art. 19 della l. n. 724 del 1994 e dell'art. 9 sexies della l. n. 608 del 1996, di conversione con modif. del d.l. n. 510 del 1996, nei rapporti facenti capo al Servizio Contributi Agricoli Unificati, era legittimato ad avvalersi dell'effetto interruttivo della prescrizione dei contributi a seguito del verbale di constatazione di illecito amministrativo effettuato dall'ente soppresso).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8377 del 27/04/2016