Riforma sanitaria cd. "bis" - Soppressione delle USL - Ritrasferimento alle aziende ospedaliere dei beni dei disciolti enti ospedalieri - Rilevanza dell'ubicazione del bene - Esclusione - Fondamento.
A seguito della soppressione delle unità sanitarie locali, i beni già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri ed oggetto di trasferimento , ex art. 66, della l. n. 833 del 1978, al patrimonio del Comune ove detti beni sono ubicati, con vincolo di destinazione in favore delle USL medesime, concorrono a formare il patrimonio delle Aziende Ospedaliere subentrate agli enti originariamente espropriati, stante la previsione dell'art. 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 (applicabile "ratione temporis") che, in attuazione dell'art. 1 della l. delega n. 421 del 1992 e diversamente dal richiamato art. 66, non sancisce alcun criterio territoriale per il trasferimento della relativa proprietà.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21298 del 20/10/2016