Enti pubblici - in genere – Costituzione da parte di un Comune di un ente per manitestazioni teatrali – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16600 del 26/07/2007
Natura dell'ente costituito - Elementi identificativi - Natura pubblica dell'ente costituente - Esclusione - Finalità non di lucro - Esclusione - Speciale regime giuridico - Sussistenza - Inserimento istituzionale delle persone giuridiche pubbliche nell'organizzazione della P.A. - Sussistenza.
Nel caso di costituzione da parte di un Comune di un ente per manifestazioni teatrali , la natura pubblica del primo non è sufficiente ad attribuire natura pubblicistica al secondo e neppure rileva - per escludere la natura privata - che esso persegua finalità non di lucro, mentre, al di là della varianti di ciascuna figura, i caratteri distintivi dell'ente pubblico sono da rinvenirsi, più che nei fini di pubblico interesse da esso perseguiti, nello speciale regime giuridico che li contraddistingue e nell'inserimento istituzionale, variamente atteggiato, delle persone giuridiche pubbliche nell'organizzazione della P.A. come organismi ausiliari per il raggiungimento di finalità di interesse generale, con conse-guente collocazione delle medesime in una posizione giu-ridica implicante, da un lato, l'attribuzione di poteri e prerogative analoghi a quelli dello Stato e degli enti territoriali e, dall'altro, l'assoggettamento ad un si-stema di controlli inversamente proporzionale all'autonomia dell'ente, ma in ogni caso di un certo grado di intensità, nonché di ingerenza nella gestione dell'ente.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16600 del 26/07/2007