Enti pubblici - personale degli enti pubblici – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5083 del 10/05/1995
Svolgenti esclusivamente o prevalentemente attività economica - Dipendenti eletti a cariche presso enti autonomi territoriali - Legge n. 1078 del 1966 - Applicabilità - Esclusione - Dipendenti dell' E.N.E.L. - Estensione.
Le disposizioni della legge 12 dicembre 1966 n. 1078, sulla posizione e sul trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali, non si applicano ai dipendenti degli enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica, ivi compreso - anche per il periodo anteriore alla sua trasformazione in società per azioni, disposta in applicazione del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, in legge l'8 agosto 1992 n. 359 - l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, operando, invece, rispetto ad essi le disposizioni di cui all'art. 31 della legge 20 maggio 1970 n. 300, se più favorevoli ai lavoratori, eventuali condizioni previste da contratti collettivi o da accordi sindacali.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5083 del 10/05/1995