Enti pubblici - soppressione ed estinzione - effetti – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1419 del 18/04/1977
Provvedimenti sulla sorte dei beni patrimoniali e definizione dei rapporti giuridici pendenti - soggetto tenuto a tale compito - ricorso notificato all'incis dopo la sua soppressione - inammissibilita - soggetto tenuto a provvedere ai beni e alla definizione dei rapporti - comitato per l'edilizia residenziale.*
Edilizia popolare ed economica - incis - istituto nazionale case impiegati stato.*
Il principio secondo il quale la soppressione di una persona giuridica, anche se pubblica, non vale di per se a segnare la fine di essa, ma determina soltanto il passaggio ad una fase particolare in cui deve provvedersi alla sorte dei beni facenti parte del suo patrimonio e alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, presuppone che a tale compito debba attendere la stessa persona giuridica soppressa e non un soggetto del tutto estraneo ad essa, creato appositamente per legge. Pertanto, deve esser dichiarato inammissibile un ricorso per Cassazione notificato all'INCIS dopo la sua soppressione, in quanto, contestualmente alla soppressione dello ente e stato attribuito al comitato per la edilizia residenziale, quale organo del ministero dei lavori pubblici, il compito, tra l'altro, di sovrintendere, fino al trasferimento dei rispettivi patrimoni e per la parte non ancora trasferita, a tutti gli adempimenti comunque demandati, dalle norme (allora) vigenti, agli enti soppressi (art 4, lettera n, del DPR 30 dicembre 1972, n 1036).*
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1419 del 18/04/1977