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Enti pubblici - enti pubblici economici e non economici - Federazioni sportive affiliate al C.O.N.I. – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10820 del 18/04/2019 (Rv. 653428 - 01)

Natura - Funzioni - Responsabilità del C.O.N.I. per le singole gare sportive - Esclusione - Fondamento.

All'esito delle modifiche apportate dalla legge n. 91 del 1981, che ha riconosciuto alle Federazioni sportive affiliate autonomia tecnica, organizzativa e di gestione nei rapporti con il C.O.N.I., le prime hanno una duplice natura: pubblicistica, riconducibile all'esercizio in senso lato di funzioni pubbliche proprie del C.O.N.I., e privatistica, riconnessa alle proprie specifiche attività che, in quanto autonome, sono separate dalle prime e fanno capo unicamente alle Federazioni medesime; sicché il C.O.N.I. non ha alcuna competenza nella organizzazione delle singole gare sportive, rientrando tale attività nella autonomia tecnico-organizzativa delle singole Federazioni.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10820 del 18/04/2019 (Rv. 653428 - 01)

Cod_Civ_art_2043