Enti previdenziali - Dismissione degli immobili - Manifestazione di volontà di acquisto dei conduttori - Sufficienza - Esclusione - Offerta in opzione dell'ente proprietario - Necessità - Fondamento.
In tema di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, l'art. 3, comma 20, del d.l. n. 351 del 2001, convertito con l. n. 410 del 2001, che disciplina il diritto dei conduttori di acquistare in prelazione la proprietà degli immobili condotti in locazione, postula in generale una manifestazione della volontà di vendere da parte dell'ente e dispone che tali immobili possano essere venduti al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della manifestazione di volontà di acquisto, effettuata entro il 31/10/2001, qualora al 26/9/2001 non sia stata ancora formulata l'offerta di opzione da parte dell'ente proprietario.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6733 del 10/03/2020 (Rv. 657131 - 01)