Enti pubblici - personale degli enti pubblici - Istituzione ISPELS - Inquadramento del personale ex ENPI - Regolamento ex art. 23 del d.P.R. n. 619 del 1980 - Criteri - Computo dell'anzianità di servizio ai fini delle successive promozioni - Integralità - Esclusione - Fondamento.
In tema di inquadramento nell'ISPESL del personale proveniente dall’ENPI, ai sensi del regolamento adottato con d.m. 10 febbraio 1988, in esecuzione dell'art. 23 del d.P.R. n. 619 del 1980, l'anzianità di qualifica rileva nella sua integralità ai soli fini dell'inquadramento nelle diverse carriere direttive, mentre ai fini delle successive promozioni opera l'abbattimento di un terzo dell'anzianità, previsto dall'art. 36, punto IV, del citato regolamento, mediante il richiamo all'art. 22 del d.P.R. n. 568 del 1987.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 15931 del 24/07/2020 (Rv. 658493 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375
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15931
2020