Enti pubblici - patrimonio - Enti pubblici - Dismissione del patrimonio immobiliare - Riparametrazione ai valori di mercato di cui al d.l. n. 41 del 2004 - Applicazione alle sole unità immobiliari ad uso residenziale non di pregio - Sussistenza - Immobili di pregio - Esclusione.
La disciplina della riparametrazione ai valori di mercato del mese di ottobre 2001, si applica alle sole unità immobiliari ad uso residenziale non di pregio, perché l'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 41 del 2004, dettato nell'ambito delle disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, espressamente richiama, usando il sostantivo plurale, "le ipotesi" previste dal secondo periodo del comma 20 dell'art. 3 del d.l. n. 351 del 2001, e quest'ultima disposizione esclude dal suo ambito di operatività gli immobili di pregio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 38278 del 03/12/2021 (Rv. 663390 - 01)
Corte
Cassazione
38278
2021