Incarico dirigenziale - Sospensione - Presupposti e condizioni - Fattispecie.
In tema di personale dipendente degli enti locali, la sospensione dall'incarico dirigenziale può essere disposta solo per ragioni disciplinari ex art. 26 del c.c.n.l. Enti locali del 6 luglio 1995 - non suscettibile di estensione analogica - con atto scritto e motivato, garantendo il diritto di difesa dell'interessato. (In applicazione del suddetto principio, la S.C., in relazione a vicenda nella quale era stata disposta la sospensione "informale" dall'incarico dirigenziale in assenza di un formale provvedimento e in difetto di ragioni disciplinari, ha cassato la sentenza impugnata, escludendo che la sospensione potesse costituire - non essendo prevista da alcuna norma - un rimedio di carattere generale).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 35938 del 22/12/2023 (Rv. 669647 - 01)