Fidejussione - rapporto tra creditore e fidejussore - eccezioni opponibili dal fidejussore - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16213 del 31/07/2015
Contratto autonomo di garanzia - "Exceptio doli" - Nozione - Opponibilità da parte del garante - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16213 del 31/07/2015
L'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione, comporta che, ai fini dell'"exceptio doli", il garante non può limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore ma debba far valere una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della vicenda, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insufficiente, ai fini dell'integrazione del dolo del creditore, che aveva agito per conseguire l'intero importo oggetto della garanzia nonostante l'avvenuta esecuzione di collaudi parziali, la semplice allegazione di tale circostanza, senza fornire la prova dell'avveramento di quelle specifiche condizioni che contrattualmente giustificassero l'estinzione parziale della garanzia).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16213 del 31/07/2015