Confideiussore che paga l'intero - Rapporti con gli altri confideiussori - Azione di surroga o regresso - Equivalenza - Fondamento.
In tema di "confideiussione", ex art. 1946 c.c., al confideiussore che ha pagato l'intero spetta nei confronti degli altri un diritto che è suscettibile di duplice inquadramento: come di surroga, ex artt. 1203, n. 3), e 1204 c.c., ma anche come di regresso, ex art. 1954 c.c., trattandosi di diritti tra i quali non sussiste alcun rapporto di alternatività o incompatibilità, in quanto chi agisce in regresso fa valere anche il diritto di surrogazione legale, sia pure nei limiti della parte di obbligazione che non deve restare definitivamente a suo carico.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18782 del 28/07/2017