Fidejussione - rapporto tra creditore e fidejussore - beneficio di escussione - Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 20313 del 26/07/2019 (Rv. 654870 - 01)
Litisconsorzio - eccezioni opponibili dal fidejussore - Fase introduttiva del giudizio - Litisconsorzio facoltativo - Giudizi di impugnazione - Litisconsorzio necessario - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili In genere.
Il rapporto processuale tra creditore, debitore principale e fideiussore, facoltativo nella fase d'introduzione del giudizio, potendo il creditore agire separatamente, a norma dell'art. 1944, comma 1, c.c., nei confronti dei due debitori solidali, una volta instaurato, dà luogo a un litisconsorzio processuale, che diventa necessario nei gradi d'impugnazione, se siano riproposti temi comuni al debitore principale e al fideiussore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, in una controversia relativa ad una polizza fideiussoria emessa a fronte di un finanziamento regionale, aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il gravame proposto dalla regione nei confronti della società garante e non luogo a provvedere nei confronti della società finanziata, sul presupposto che si trattasse di cause scindibili e, quindi, non soggette al regime di cui all'art. 331 c.p.c., senza considerare che in primo grado la garante aveva convenuto in un unico giudizio sia l'ente territoriale che la società finanziata onde ottenere l'accertamento dell'inefficacia della polizza fideiussoria e che in secondo grado la regione appellante aveva richiesto termine per la rinnovazione della notificazione dell'impugnazione).
Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 20313 del 26/07/2019 (Rv. 654870 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1944, Cod_Civ_art_1945, Cod_Proc_Civ_art_331