Contratto autonomo di garanzia - "Exceptio doli" - Limiti di contenuto - Prova - Caratteristiche.
In tema di contratto autonomo di garanzia, l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'"exceptio doli" deve risultare "prima facie” o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 30509 del 22/11/2019 (Rv. 655839 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1936, Cod_Civ_art_1945